ATTENZIONE!!!

STAI VISUALIZZANDO LA VERSIONE PRECENTE DEL SITO CON CONTENUTI OBSOLETI
Tutti i conenuti pubblicati in questa versione del sito NON HANNO PIU' ALCUNA UFFICIALITA' e, quindi, NON COSTITUISCONO ALBO PRETORIO
Torna al sito ufficiale


Responsabile sito Arch. Pasquale Caprio

Disciplina dell'agriturismo.

 Gazzetta Ufficiale N. 63 del 16 Marzo 2006

LEGGE 20 febbraio 2006, n.96

Disciplina dell'agriturismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. ... Gazzetta Ufficiale N. 63 del 16 Marzo 2006

LEGGE 20 febbraio 2006, n.96

Disciplina dell'agriturismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
Finalita'
1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale
dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene
l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo
nelle campagne, volte a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di
ciascun territorio;
b) favorire il mantenimento delle attivita' umane nelle aree
rurali;
c) favorire la multifunzionalita' in agricoltura e la
differenziazione dei redditi agricoli;
d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e
dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso
l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualita'
di vita;
e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le
peculiarita' paesaggistiche;
f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni
di qualita' e le connesse tradizioni enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.
Definizione di attivita' agrituristiche
1. Per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di
ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di societa' di
capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso
l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con
le attivita' di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di
allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attivita'
agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi
dell'articolo 230-bis del codice civile, nonche' i lavoratori
dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti
di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai
fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
Il ricorso a soggetti esterni e' consentito esclusivamente per lo
svolgimento di attivita' e servizi complementari.
3. Rientrano fra le attivita' agrituristiche:
a) dare ospitalita' in alloggi o in spazi aperti destinati alla
sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da
prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi
compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con
preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP,
IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti
agroalimentari tradizionali, secondo le modalita' indicate
nell'articolo 4, comma 4;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la
mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n.
268;
d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella
disponibilita' dell'impresa, attivita' ricreative, culturali,
didattiche, di pratica sportiva, nonche' escursionistiche e di
ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali,
finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale.
4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande
prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonche' quelli
ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso
lavorazioni esterne.
5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di
imprenditore agricolo, nonche' della priorita' nell'erogazione dei
contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere
fiscale, il reddito proveniente dall'attivita' agrituristica e'
considerato reddito agricolo.

Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo degli articoli 230-bis e 2135
del codice civile:
«Art. 230-bis (Impresa familiare). - Salvo che sia
configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta
in modo continuativo la sua attivita' di lavoro nella
famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al
mantenimento secondo la condizione patrimoniale della
famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed
ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi
dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in
proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato.
Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli
incrementi nonche' quelle inerenti alla gestione
straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione
dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari
che partecipano all'impresa stessa. I familiari
partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacita'
di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la
potesta' su di essi.
Il lavoro della donna e' considerato equivalente a
quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si
intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare
quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e'
intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore
di familiari indicati nel comma precedente col consenso di
tutti i partecipi. Esso puo' essere liquidato in danaro
alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del
lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il
pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in
difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento
dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno
diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti
in cui e' compatibile, la disposizione dell'art. 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio
dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non
contrastino con le precedenti norme.».
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo,
per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono
le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono
utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine. Si intendono comunque connesse le attivita',
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
- La legge 27 luglio 1999, n. 268, reca: «Disciplina
delle strade del vino».

Art. 3.
Locali per attivita' agrituristiche
1. Possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche gli
edifici o parte di essi gia' esistenti nel fondo.
2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del
patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai
fini dell'esercizio di attivita' agrituristiche, nel rispetto delle
specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonche'
delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad
ogni effetto alle abitazioni rurali.

Art. 4.
Criteri e limiti dell'attivita' agrituristica
1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio
regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi
amministrativi per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica.
2. Affinche' l'organizzazione dell'attivita' agrituristica non
abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto
all'attivita' agricola, le regioni e le province autonome definiscono
criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle
attivita' agrituristiche rispetto alle attivita' agricole che devono
rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro
necessario all'esercizio delle stesse attivita'.
3. L'attivita' agricola si considera comunque prevalente quando le
attivita' di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande
interessano un numero non superiore a dieci ospiti.
4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione
delle attivita' agrituristiche e alla promozione dei prodotti
agroalimentali regionali, nonche' alla caratterizzazione regionale
dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la
somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma
3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare
comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari
deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti
e bevande solo alle persone alloggiate;
b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate
in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe,
e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di
prodotti;
c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la
prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e
delle bevande;
d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella
somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani
alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole
regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;
e) in caso di obiettiva indisponibilita' di alcuni prodotti in
ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva
necessita' ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, e'
definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in
grado di soddisfare le caratteristiche di qualita' e tipicita';
f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a
calamita' atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla
regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera
c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa
il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio
dell'attivita'.
5. Le attivita' ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma
3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto
all'ospitalita' e alla somministrazione di pasti e bevande di cui
alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino
obiettivamente la connessione con l'attivita' e con le risorse
agricole aziendali, nonche' con le altre attivita' volte alla
conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le
attivita' ricreative e culturali per le quali tale connessione non si
realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e
accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola
e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attivita' non puo'
pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

Art. 5.
Norme igienico-sanitarie
1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle
attrezzature da utilizzare per attivita' agrituristiche sono
stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene
conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di
ruralita' degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il
volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonche'
delle limitate dimensioni dell'attivita' esercitata.
2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la
somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle
disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni, nonche' alle disposizioni di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive
modificazioni.
3. L'autorita' sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei
locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del
relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene
conto della diversificazione e della limitata quantita' delle
produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e
dell'impiego di prodotti agricoli propri.
4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di
dieci, per la loro preparazione puo' essere autorizzato l'uso della
cucina domestica.
5. Per le attivita' agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci
posti letto, per l'idoneita' dei locali e' sufficiente il requisito
dell'abitabilita'.
6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio
dell'attivita' agrituristica la conformita' alle norme vigenti in
materia di accessibilita' e di superamento delle barriere
architettoniche e' assicurata con opere provvisionali.

Note all'art. 5:
- La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: «Modifica
degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico
delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».
- Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante: «Attuazione
della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE
concernenti l'igiene dei prodotti alimentari»:
«Art. 9 (Norme transitorie e finali). - 1. Le industrie
alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente
decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in
vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o
somministrano prodotti alimentari su aree pubbliche, le
quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della
sua pubblicazione.
2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai
capitoli I e II dell'allegato, alle lavorazioni alimentari
svolte per la vendita diretta ai sensi della legge
9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto
ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonche' per
la produzione, la preparazione e il confezionamento in
laboratori annessi agli esercizi di somministrazione e
vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad
essere somministrate e vendute nei predetti esercizi,
l'autorita' sanitaria competente per territorio tiene conto
delle effettive necessita' connesse alla specifica
attivita'.».

Incontri conoscitivi all'Ordine

Gentile collega,

Nel lungo lasso di tempo in cui sono stato impegnato nella rappresentanza ho avuto modo di concretizzare, fra le tante cose, un pensiero che ha sempre campeggiato fra gli aspetti negativi che ci impediscono di coordinarci ed essere più incisivi; quel “senso di appartenenza” che se lo si potesse ritrovare e coltivare potrebbe, sicuramente, offrirci maggiori e più forti motivazioni.

Il momento è quello che è; le difficoltà che quotidianamente ci si parano davanti sono tante ma proprio in questo frangente non ci possiamo esimere dal far emergere il meglio di noi, le nostre idee e le nostre conoscenze per riappropriarci del ruolo di protagonisti delle trasformazioni urbane che rappresentano la grande sfida che ci attende. 

Abbiamo perciò pensato di promuovere degli incontri presso La sede dell’Ordine, di breve durata, da svolgere, magari, la sera del giovedì in cui ciascuno di noi possa esporre ai presenti un proprio progetto o una propria esperienza lavorativa commentandone l’iter, le difficoltà incontrate ed i tempi necessari ad affrontare e risolvere tutte le criticità emerse in corso d’opera.

Sono certo che ognuno di noi ha, sicuramente, una storia da raccontare, corredandola, magari, con immagini e commentandone l’iter con una illustrazione che possa occupare una mezz’ora per lasciare il tempo rimanente alla discussione ed ai commenti.

Potrebbe essere una importante occasione di scambio di esperienze che non potranno che giovare a noi tutti oltre a favorire l’incontro che, per vari motivi, è sempre complicato concretizzare.

Ovviamente per programmare i vari eventi occorrerà conoscere i nominativi dei colleghi che vorranno relazionare nel merito e gli argomenti da trattare; mi piacerebbe avere una diffusa adesione certo come sono della bontà dell’iniziativa soprattutto per i nostri colleghi più giovani.

Ai partecipanti verranno concessi crediti formativi

Un saluto cordiale

IL PRESIDENTE

Pasquale Caprio

Leggi tutto...

IMPORTANTE!

CNAPPC - Sistemi AWN  e Formazione

Link a iM@teria


Schema esemplificativo relativo alla applicazione delle sanzioni disciplinari.

 


Per accedere ai corsi ON LINE è necessario entrare in im@teria nell'area Accesso Centralizzato ai servizi CNAPPC. Le password al primo accesso devono essere richieste nell'apposita area richiesta delle nuove credenziali.


Recupero credenziali d'accesso

Il recupero delle password è automatico. Non bisogna inviare alcuna mail, collegandosi ad Im@teria cliccare su Non ricordi i dati di accesso? e seguire la procedura richiedendo la password.

Se non si ricorda la username oltre che la password, basta essere in possesso del codice fiscale.


Nuova procedura unificata di autenticazione utente
Leggi tutto


Procedura per il reinvio della mail per poter accedere alla piattaforma

Leggi tutto


NUOVE LINEE GUIDA TRIENNIO 2017/2019

Circolare

Linee Guida

Allegato 1-Definizioni

Allegato2- Tabella

Allegato3-Requisiti Enti terzi

Allegato4- FAD

Le linee guida sono riportate con la comparazione con quelle vigenti nel triennio passato.

Tali linee guida sono in vigore dal 1 gennaio 2017


LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO VALIDE NEL TRIENNIO 2014/2016

Cartella zip

Presidio Protezione Civile

Consiglio di Disciplina

A seguito di modifica di un nominativo in data Novembre 2017 ri rende nota la

Circolare riportante l'elenco dei componenti

Invia PEC

 

Europa Concorsi

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Salerno ha realizzato in collaborazione con Europaconcorsi un progetto di comunicazione dalle caratteristiche estremamente innovative: Log-on.

Il servizio è completamente gratuito per tutti i nostri iscritti
Clicca QUI per registrarti
Clicca QUI per accedere
In caso di problemi chiamare l’helpdesk al 800031580

 

Consiglio di Amministrazione e la Giunta Esecutiva di Inarcassa, per il quinquennio 2015-2020

- Arch. Giuseppe Santoro – Presidente
- Ing. Franco Fietta – Vicepresidente
- Arch. Gianfranco Agostinetto – Consigliere e componente della Giunta Esecutiva
- Ing. Nicola Caccavale – Consigliere e componente della Giunta Esecutiva
- Arch. Filippo Franchetti Rosada – Consigliere e componente della Giunta Esecutiva
- Arch. Antonio Marco Alcaro - Consigliere
- Ing. Silvia Fagioli - Consigliere
- Ing. Antonio Fasulo - Consigliere
- Ing. Claudio Guanetti - Consigliere
- Arch. Marina Martinotti - Consigliere
- Ing. Ester Rutili - Consigliere

DIVISARE
Caro Collega,
 
l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Salerno ha stipulato una convenzione per i propri iscritti con Divisare, la più grande biblioteca di architettura contemporanea online, che rende fruibili i progetti pubblicati, classificandoli in album dedicati a un argomenti o una tipologia specifica.
 
Per iscriversi basta  collegarsi al seguente indirizzo:
selezionare l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Salerno nella lista delle Associazioni e compilare il form.
 
L’iscrizione è gratuita.
I dati, prima dell’attivazione, saranno verificati dalla Segreteria dell’Ordine

 

Quota d'iscrizione

Si comunica che il pagamento della quota annuale può essere effettuato con bonifico all'IBAN IT 22Q0200815203000104862622, specificando nella causale "Versamento della quota annuale e  i dati personali (nome, cognome e numero di iscrizione)",  oppure con Bancomat o Carta tramite POS presso la segreteria dell’ordine.

 

PEC

Per richiedere l'attivazione GRAUTITA della PEC è necessario contattare direttamente la segreteria dell'Ordine

CONTATTI

Ordine Degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno
C.F. 95008400657
Via G. Vicinanza, 11 - 84123 - Salerno
TEL. 089/241472 
FAX 089/252865
e-mail: info@architettisalerno.it
PEC: oappc.salerno@archiworldpec.it

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA
 
Codice univoco: UFDZ67
A seguito dell'approvazione del Ddl di conversione del D.L. 50/2017, i fornitori di Codesto Ordine  devono applicare sulla fattura elettronica lo split payment.
 

 

Orari di ricevimento della segreteria

Mattina:
dal Lunedì al Venerdì dalle 9,30 alle 12,30
Pomeriggio:
Martedì dalle 16,30 alle 19,30

 

Trasparenza

Consiglio Trasparente

Incontri conoscitivi all'Ordine

Gentile collega,

Nel lungo lasso di tempo in cui sono stato impegnato nella rappresentanza ho avuto modo di concretizzare, fra le tante cose, un pensiero che ha sempre campeggiato fra gli aspetti negativi che ci impediscono di coordinarci ed essere più incisivi; quel “senso di appartenenza” che se lo si potesse ritrovare e coltivare potrebbe, sicuramente, offrirci maggiori e più forti motivazioni.

Il momento è quello che è; le difficoltà che quotidianamente ci si parano davanti sono tante ma proprio in questo frangente non ci possiamo esimere dal far emergere il meglio di noi, le nostre idee e le nostre conoscenze per riappropriarci del ruolo di protagonisti delle trasformazioni urbane che rappresentano la grande sfida che ci attende. 

Abbiamo perciò pensato di promuovere degli incontri presso La sede dell’Ordine, di breve durata, da svolgere, magari, la sera del giovedì in cui ciascuno di noi possa esporre ai presenti un proprio progetto o una propria esperienza lavorativa commentandone l’iter, le difficoltà incontrate ed i tempi necessari ad affrontare e risolvere tutte le criticità emerse in corso d’opera.

Sono certo che ognuno di noi ha, sicuramente, una storia da raccontare, corredandola, magari, con immagini e commentandone l’iter con una illustrazione che possa occupare una mezz’ora per lasciare il tempo rimanente alla discussione ed ai commenti.

Potrebbe essere una importante occasione di scambio di esperienze che non potranno che giovare a noi tutti oltre a favorire l’incontro che, per vari motivi, è sempre complicato concretizzare.

Ovviamente per programmare i vari eventi occorrerà conoscere i nominativi dei colleghi che vorranno relazionare nel merito e gli argomenti da trattare; mi piacerebbe avere una diffusa adesione certo come sono della bontà dell’iniziativa soprattutto per i nostri colleghi più giovani.

Ai partecipanti verranno concessi crediti formativi

Un saluto cordiale

IL PRESIDENTE

Pasquale Caprio

Leggi tutto...