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Responsabile sito Arch. Pasquale Caprio

LEGGE 9 marzo 2006, n.80

Gazzetta Ufficiale N. 59 dell'11 Marzo 2006

LEGGE 9 marzo 2006, n.80

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. ...

Gazzetta Ufficiale N. 59 dell'11 Marzo 2006

LEGGE 9 marzo 2006, n.80

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti
in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 marzo 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6259):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro senza portafoglio per la
funzione pubblica (Baccini) l'11 gennaio 2006.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, l'11 gennaio 2006 con pareri del
comitato per la legislazione e delle commissioni II, III,
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il
17, 19, 23, 24 gennaio 2006.
Esaminato in aula il 16, 19, 30 gennaio 2006; il 14,15,
16, 22 febbraio 2006 ed approvato il 23 febbraio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 3793):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 24 febbraio 2006 con pareri delle
commissioni 1ª (presupposti di costituzionalita), 3ª, 5ª,
6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª, 13ª e della commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 28 febbraio 2006.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il
28 febbraio 2006.
Esaminato in aula ed approvato il 28 febbraio 2006.
Avvertenza:

Il decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 4 e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8
dell'11 gennaio 2006.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 44.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 4

All'articolo 1:
al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; al
comma 3, le lettere b), c), d) ed e) sono soppresse;
i commi 4 e 5 sono soppressi;
al comma 6, i periodi secondo, terzo, quarto e quinto sono soppressi;
i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono soppressi.
Gli articoli 2 e 3 sono soppressi. Dopo l'articolo 3, e' inserito il
seguente:
"Art. 3-bis- - (Modifica dell'articolo 1, comma 137, della legge 23
dicembre 2005, n. 266). - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, il comma 137 e' sostituito dal seguente:
"137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le imposte o addizionali
risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il
saldo e' negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con
riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il
limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle
dichiarazioni presentate con il modello `730'. Ai soggetti che
prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta non e' dovuto
alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni
modello '730' dei contribuenti per i quali si rende applicabile una
delle condizioni di esonero di cui all'articolo 1, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o
rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o
addizionale. L'articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, e'
abrogato".
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 1
milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri".
All'articolo 4, al comma 2:
dopo il capoverso 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-bis. 1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme
di principio per l'utilizzo di forme contrattuali flessibili negli
enti locali";
al capoverso 1-ter, dopo le parole: "Ministero dell'economia" sono
inserite le seguenti: "e delle finanze".
All'articolo 5, al comma 1, le parole: ", senza ulteriori aggravi per
le finanze pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". Dopo
l'articolo 5, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale). - 1. Al
fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali,
possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti
di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per
le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS). Alla
copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni
finanziarie della medesima Agenzia, senza ulteriori oneri per la
finanza pubblica".
All'articolo 6:
al comma 3, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: "o
ingravescenti" sono inserite le seguenti: ", inclusi i soggetti
affetti da sindrome da talidomide,";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. L'accertamento dell'invalidita' civile ovvero dell'handicap,
riguardante soggetti con patologie oncologiche, e' effettuato dalle
commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre
1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti
dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei
benefici da essi derivanti, fatta salva la facolta' della commissione
medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15
ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di
ulteriori accertamenti".
L'articolo 8 e' soppresso.
All'articolo 9, al comma 1, le parole: "senza oneri aggiuntivi a
carico dell'erario" sono sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".
L'articolo 10 e' soppresso.
All'articolo 11, al comma 1, le parole: "e' inserito il seguente"
sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti".
Gli articoli 13, 14, 15 e 16 sono soppressi.
All'articolo 17, al comma 1, le parole: "e' istituito presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza ulteriori oneri
a carico del bilancio dello Stato e comunque avvalendosi delle
strutture esistenti e delle risorse gia' stanziate" sono sostituite
dalle seguenti: "puo' essere istituito, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ferme
restando le funzioni di coordinamento in materia di informazione
stradale svolte dal Centro di coordinamento informazioni sulla
sicurezza stradale (CCISS)".
All'articolo 18:
al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", e ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio
1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo
1994, n. 153";
al comma 4, le parole: "Dalla presente disposizione" sono sostituite
dalle seguenti: "Dalle disposizioni del presente articolo" e le
parole: "non derivano nuovi o maggiori oneri" sono sostituite dalle
seguenti: "non devono derivare nuovi o maggiori oneri".
Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 sono soppressi.
All'articolo 29, al comma 1, la lettera a) e' soppressa.
Gli articoli 32, 33 e 34 sono soppressi.
Dopo l'articolo 34, sono inseriti i seguenti:
"Art. 34-bis. - (Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178). - 1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"Al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni
della societa' con quelle dell'ente, le rispettive cariche di vertice
possono coincidere".
Art. 34-ter. - (Utilizzazione di somme). - 1. Le somme iscritte,
rispettivamente, nel fondo da ripartire per il finanziamento di
progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e
nel Paese, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e nel fondo di finanziamento per i progetti strategici nel
settore informatico, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria
generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, relative all'unita'
previsionale di base 4.2.3.28 "Fondo per l'innovazione tecnologica",
non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel
conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Art. 34-quater. - (Tutela del risparmio). - 1. Le disposizioni di cui
agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3,
limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25,
comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a
decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove previste, dall'emanazione
delle relative disposizioni di attuazione da parte della Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP).
2. All'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale
di attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa". Art.
34-quinquies. - (Disposizioni di semplificazione in materia
edilizia). - 1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti
amministrativi catastali ed edilizi, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro otto mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono stabilite le modalita' tecniche e operative per
l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da
introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai
comuni di denunce di inizio attivita', di domande per il rilascio di
permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque
denominato in materia di attivita' edilizia. Il suddetto modello
unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni
di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in
conformita' a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano
all'Agenzia del territorio ai fini delle attivita' di censimento
catastale. In via transitoria, fino a quando non sara' operativo il
modello unico per l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia ai
comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova
costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006 e i comuni
verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unita'
immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli
atti in loro possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni
sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli
adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono regolamentate le procedure
attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione
telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle
incongruenze all'Agenzia del territorio, nonche' le relative
modalita' di interscambio.
2. Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione
delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei
beni:
a) al primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, le parole: "il 31 gennaio dell'anno successivo a
quello" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni dal momento";
b) le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni
delle unita' immobiliari gia' censite, di cui all'articolo 17 primo
comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del
territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono
verificate.
Art. 34-sexies. - (Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio
marittimo). - 1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e
della competitivita' delle navi italiane, i benefici di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
per il biennio 2006-2007 sono estesi nel limite del 50 per cento alle
imprese armatoriali per le navi di cui al-l'articolo 21, comma 10,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'attuazione del presente
camma e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente
articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui
al presente comma.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
determinato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e
2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, della
legge 28 dicembre 1999, n. 522.
Art. 34-septies. - (Disposizioni concernenti le autorita' portuali).
- 1. Alle autorita' portuali, istituite ai sensi della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, non si applicano per
gli anni 2006 e 2007 le disposizioni di' cui all'articolo 1, comma
57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di 30 milioni di
giuro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dal comma 1, determinato in 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 34-octies. - (Rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 88).
- 1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di investimenti
navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88,
approvati dalla Commissione europea con decisione SG (2001)D/285716
del 1° febbraio 2001, da realizzare sulla base dell'avanzamento dei
lavori raggiunto alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' autorizzata per ciascuno degli
anni 2006 e 2007 la spesa di 19 milioni di euro e la spesa di 10
milioni di euro per 5 anni a decorrere dall'anno 2008.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a
19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, si fa
fronte: mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Incontri conoscitivi all'Ordine

Gentile collega,

Nel lungo lasso di tempo in cui sono stato impegnato nella rappresentanza ho avuto modo di concretizzare, fra le tante cose, un pensiero che ha sempre campeggiato fra gli aspetti negativi che ci impediscono di coordinarci ed essere più incisivi; quel “senso di appartenenza” che se lo si potesse ritrovare e coltivare potrebbe, sicuramente, offrirci maggiori e più forti motivazioni.

Il momento è quello che è; le difficoltà che quotidianamente ci si parano davanti sono tante ma proprio in questo frangente non ci possiamo esimere dal far emergere il meglio di noi, le nostre idee e le nostre conoscenze per riappropriarci del ruolo di protagonisti delle trasformazioni urbane che rappresentano la grande sfida che ci attende. 

Abbiamo perciò pensato di promuovere degli incontri presso La sede dell’Ordine, di breve durata, da svolgere, magari, la sera del giovedì in cui ciascuno di noi possa esporre ai presenti un proprio progetto o una propria esperienza lavorativa commentandone l’iter, le difficoltà incontrate ed i tempi necessari ad affrontare e risolvere tutte le criticità emerse in corso d’opera.

Sono certo che ognuno di noi ha, sicuramente, una storia da raccontare, corredandola, magari, con immagini e commentandone l’iter con una illustrazione che possa occupare una mezz’ora per lasciare il tempo rimanente alla discussione ed ai commenti.

Potrebbe essere una importante occasione di scambio di esperienze che non potranno che giovare a noi tutti oltre a favorire l’incontro che, per vari motivi, è sempre complicato concretizzare.

Ovviamente per programmare i vari eventi occorrerà conoscere i nominativi dei colleghi che vorranno relazionare nel merito e gli argomenti da trattare; mi piacerebbe avere una diffusa adesione certo come sono della bontà dell’iniziativa soprattutto per i nostri colleghi più giovani.

Ai partecipanti verranno concessi crediti formativi

Un saluto cordiale

IL PRESIDENTE

Pasquale Caprio

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NUOVE LINEE GUIDA TRIENNIO 2017/2019

Circolare

Linee Guida

Allegato 1-Definizioni

Allegato2- Tabella

Allegato3-Requisiti Enti terzi

Allegato4- FAD

Le linee guida sono riportate con la comparazione con quelle vigenti nel triennio passato.

Tali linee guida sono in vigore dal 1 gennaio 2017


LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO VALIDE NEL TRIENNIO 2014/2016

Cartella zip

Presidio Protezione Civile

Consiglio di Disciplina

A seguito di modifica di un nominativo in data Novembre 2017 ri rende nota la

Circolare riportante l'elenco dei componenti

Invia PEC

 

Europa Concorsi

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Salerno ha realizzato in collaborazione con Europaconcorsi un progetto di comunicazione dalle caratteristiche estremamente innovative: Log-on.

Il servizio è completamente gratuito per tutti i nostri iscritti
Clicca QUI per registrarti
Clicca QUI per accedere
In caso di problemi chiamare l’helpdesk al 800031580

 

Consiglio di Amministrazione e la Giunta Esecutiva di Inarcassa, per il quinquennio 2015-2020

- Arch. Giuseppe Santoro – Presidente
- Ing. Franco Fietta – Vicepresidente
- Arch. Gianfranco Agostinetto – Consigliere e componente della Giunta Esecutiva
- Ing. Nicola Caccavale – Consigliere e componente della Giunta Esecutiva
- Arch. Filippo Franchetti Rosada – Consigliere e componente della Giunta Esecutiva
- Arch. Antonio Marco Alcaro - Consigliere
- Ing. Silvia Fagioli - Consigliere
- Ing. Antonio Fasulo - Consigliere
- Ing. Claudio Guanetti - Consigliere
- Arch. Marina Martinotti - Consigliere
- Ing. Ester Rutili - Consigliere

DIVISARE
Caro Collega,
 
l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Salerno ha stipulato una convenzione per i propri iscritti con Divisare, la più grande biblioteca di architettura contemporanea online, che rende fruibili i progetti pubblicati, classificandoli in album dedicati a un argomenti o una tipologia specifica.
 
Per iscriversi basta  collegarsi al seguente indirizzo:
selezionare l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Salerno nella lista delle Associazioni e compilare il form.
 
L’iscrizione è gratuita.
I dati, prima dell’attivazione, saranno verificati dalla Segreteria dell’Ordine

 

Quota d'iscrizione

Si comunica che il pagamento della quota annuale può essere effettuato con bonifico all'IBAN IT 22Q0200815203000104862622, specificando nella causale "Versamento della quota annuale e  i dati personali (nome, cognome e numero di iscrizione)",  oppure con Bancomat o Carta tramite POS presso la segreteria dell’ordine.

 

PEC

Per richiedere l'attivazione GRAUTITA della PEC è necessario contattare direttamente la segreteria dell'Ordine

CONTATTI

Ordine Degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno
C.F. 95008400657
Via G. Vicinanza, 11 - 84123 - Salerno
TEL. 089/241472 
FAX 089/252865
e-mail: info@architettisalerno.it
PEC: oappc.salerno@archiworldpec.it

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA
 
Codice univoco: UFDZ67
A seguito dell'approvazione del Ddl di conversione del D.L. 50/2017, i fornitori di Codesto Ordine  devono applicare sulla fattura elettronica lo split payment.
 

 

Orari di ricevimento della segreteria

Mattina:
dal Lunedì al Venerdì dalle 9,30 alle 12,30
Pomeriggio:
Martedì dalle 16,30 alle 19,30

 

Trasparenza

Consiglio Trasparente

Incontri conoscitivi all'Ordine

Gentile collega,

Nel lungo lasso di tempo in cui sono stato impegnato nella rappresentanza ho avuto modo di concretizzare, fra le tante cose, un pensiero che ha sempre campeggiato fra gli aspetti negativi che ci impediscono di coordinarci ed essere più incisivi; quel “senso di appartenenza” che se lo si potesse ritrovare e coltivare potrebbe, sicuramente, offrirci maggiori e più forti motivazioni.

Il momento è quello che è; le difficoltà che quotidianamente ci si parano davanti sono tante ma proprio in questo frangente non ci possiamo esimere dal far emergere il meglio di noi, le nostre idee e le nostre conoscenze per riappropriarci del ruolo di protagonisti delle trasformazioni urbane che rappresentano la grande sfida che ci attende. 

Abbiamo perciò pensato di promuovere degli incontri presso La sede dell’Ordine, di breve durata, da svolgere, magari, la sera del giovedì in cui ciascuno di noi possa esporre ai presenti un proprio progetto o una propria esperienza lavorativa commentandone l’iter, le difficoltà incontrate ed i tempi necessari ad affrontare e risolvere tutte le criticità emerse in corso d’opera.

Sono certo che ognuno di noi ha, sicuramente, una storia da raccontare, corredandola, magari, con immagini e commentandone l’iter con una illustrazione che possa occupare una mezz’ora per lasciare il tempo rimanente alla discussione ed ai commenti.

Potrebbe essere una importante occasione di scambio di esperienze che non potranno che giovare a noi tutti oltre a favorire l’incontro che, per vari motivi, è sempre complicato concretizzare.

Ovviamente per programmare i vari eventi occorrerà conoscere i nominativi dei colleghi che vorranno relazionare nel merito e gli argomenti da trattare; mi piacerebbe avere una diffusa adesione certo come sono della bontà dell’iniziativa soprattutto per i nostri colleghi più giovani.

Ai partecipanti verranno concessi crediti formativi

Un saluto cordiale

IL PRESIDENTE

Pasquale Caprio

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