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Responsabile sito Arch. Pasquale Caprio

Sentenza 3018/1997.

 Sentenza 3018/1997.

237) TAR TOSCANA - III Sezione - sentenza n. 2724 - 28 dicembre 2000 - Pres. Metro, Est. Migliozzi - V.G. (avv.ti Dati e Righi) c. Comune di Pietrasanta (n.c.) - ric. n. 3018/1997.

1. - Edilizia - Concessione - Diniego - Sanatoria ex art. 39 L. 724/94 - Domanda dolosamente infedele - Presupposti.

2. - Edilizia - Concessione - Diniego - Sanatoria ex art. 39 L. 724/94 - Domanda dolosamente infedele - Formazione del silenzio assenso - Impossibilità - Diniego disposto oltre 24 mesi dalla presentazione del condono - Legittimità.

1. - Il rigetto della domanda di condono ex art. 40 L. 28 febbraio 1985 n. 47, siccome ritenuta dolosamente infedele, si verifica allorché le inesattezze od omissioni siano preordinate a trarre in errore il Comune su elementi essenziali dell'abuso, quali la data della sua commissione e la qualificazione giuridica dell'illecito.

2. - La inesatta rappresentazione della realtà contenuta nella istanza di concessione in sanatoria su un presupposto essenziale per l'accoglibilità della medesima (nella fattispecie la data di ultimazione dell'opera abusiva), configurando l'ipotesi di domanda dolosamente infedele ai sensi dell'art. 40 L. 47/1985 impedisce il formarsi del c.d. silenzio-assenso e pertanto deve ritenersi legittimo il diniego assunto oltre i 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di condono.

____________________
1. - Cfr. TAR Lombardia-Milano, Sez. II, 31 ottobre 1991 n. 1263 e n. 1277, in Rass. TAR, 1991, pag. 4261 e seg.

2. - Conforme TAR Puglia-Bari, Sez. II, 3 maggio 1994 n. 652, in Rass. TAR, 1994, pag. 2817citata in motivazione; si veda altresì TAR Piemonte, Sez. I, 21 ottobre 1999 n. 614, in Rass. TAR, 1999, pag. 4679.

DIRITTO - Oggetto della controversia all'esame è il provvedimento comunale con cui viene negato il rilascio di concessione edilizia in sanatoria, chiesta ai sensi della legge n. 724 del 1994, relativamente ad opere edilizie consistenti in un "manufatto parte in lamiera e parte in muratura ad uso abitativo" realizzato "sine titulo" dal ricorrente su terreno di sua proprietà.

In particolare a sostegno dell'opposto diniego l'Amministrazione ha assunto la seguente motivazione:.... "la domanda non è assentibile in quanto mediante l'esame delle mappe aereofotogrammetriche del 1986 l'abuso non compare, pertanto risulta essere posteriore all'1.10.83 e non ultimato nello stesso anno così come dichiarato dal richiedente in modo dolosamente infedele ai sensi dell'art. 40 della legge n. 47/85.

Inoltre da sopralluogo eseguito dall'ufficio in data 10.10.95 l'immobile in oggetto non esiste più, ma al suo posto è stato realizzato altro manufatto di diversa tipologia e materiale".

Tanto premesso assume un carattere prioritariamente logico la censura con cui si contesta il rilievo dell'Amministrazione secondo cui la domanda di condono sarebbe dolosamente infedele.

La doglianza non ha fondamento.

L'art. 40 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 (norma puntualmente riprodotta nella legge di sanatoria n. 724 del 1994 (c.d. decreto Berlusconi) prevede il caso della domanda di sanatoria dolosamente infedele intendendosi per tale l'istanza di condono presentata sì nei termini ma per la quale l'Amministrazione ha accertato la rilevanza delle omissioni o riscontrato inesattezze.

A tale proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il rigetto della domanda di condono ex art. 40 citato, siccome ritenuta dolosamente infedele, si verifica allorchè le inesattezze od omissioni siano preordinate a trarre in errore il Comune su elementi essenziali dell'abuso, quali la data della sua commissione, la qualificazione giuridica dell'illecito (cfr. TAR Lombardia Sez. II 31 ottobre 1991).

Ebbene il principio giurisprudenziale testé illustrato risulta essere nelle specie correttamente osservato lì dove l'Amministrazione comunale ha rilevato la posteriorità del termine entro il quale sarebbe stato commesso l'abuso e cioè successivamente al 1° ottobre 1983, venendo così inficiato un requisito essenziale della domanda di sanatoria.

Il Comune in particolare ha posto a fondamento dell'addebito il rilievo aereofotogrammetrico del 1986 in base al quale a quella data l'abuso non compare: trattasi di un elemento, quello addotto a sostegno della contestazione, di indubbia rilevanza probatoria che appare decisivo ai fini all'esame ove si tenga conto degli ulteriori elementi forniti sul punto dall'intimata Amministrazione.

Quest'ultima, evadendo una precisa richiesta istruttoria appositamente formulata da questa Sezione ha chiarito che, relativamente ai criteri di localizzazione, "oltre ad avere eseguito un sopralluogo si è sovrapposto la mappa catastale con quella aereofotogrammetrica individuando esattamente il sito in oggetto sul quale non risulta riportato l'immobile oggetto di condono".

Tanto sta inequivocabilmente a dimostrare che gli accertamenti tecnici complessivamente svolti dall'Amministrazione hanno una schiacciante forza probatoria e confluiscono univocamente nella stessa direzione che è quella di evidenziare l'assenza alla data del 1.10.83 dell'abuso in contestazione.

Per il vero viene anche contestata l'esistenza di un manufatto con tipologia e materiali diversi da quello oggetto della domanda di condono, ma siffatta circostanza ancorchè in linea teorica possa concorrere a legittimare una istanza di condono, appare, in assenza di più dettagliati elementi di valutazione recessiva rispetto al rilievo (rivelatosi, come or ora illustrato, fondato) relativo al carattere dolosamente infedele della domanda di condono presentata dal sig. V.

Quanto sopra esposto comporta altresì l'infondatezza della ulteriore censura, sempre formulata col primo mezzo d'impugnazione, con cui si sostiene la tesi della tardività del diniego per essere stato quest'ultimo assunto oltre i 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di condono: invero, la inesatta rappresentazione della realtà contenuta nella istanza di concessione in sanatoria su un presupposto essenziale per l'accoglibilità della medesima (la data di ultimazione dell'opera abusiva) impedisce certamente il formarsi del c.d silenzio-assenso (cfr. TAR Puglia Sez. II 3 maggio 1994 n. 652).

Destituito di giuridico fondamento, inoltre, si appalesa il secondo motivo di gravame.

La non sanabilità delle opere edilizie di che trattasi comporta conseguentemente l'adozione delle misure repressive di cui al capo I della legge n. 47/851 specificatamente, trattandosi di opere pacificamente assoggettate, ai fini della loro realizzazione, al regime concessorio, alla sanzione di cui all'art. 7 della predetta legge e nell'irrogare tale misura sanzionatoria l'Amministrazione, come rilevasi dalla lettura della parte motiva del provvedimento impugnato, ha avuto cura di indicare anche a mezzo dei dati catastali l'ubicazione e la natura dei beni immobili coinvolti nella vicenda, con chiara e comunque sufficiente individuazione degli immobili interessati alla procedura ablatoria.

In forza delle suestese notazioni il ricorso all'esame in quanto infondato, va respinto.

Non occorre pronunziarsi in ordine alle spese di causa, attesa la non costituzione in giudizio dell'intimato Comune di Pietrasanta

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando sul ricorso all'epigrafe, lo Rigetta.

Nulla spese.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Incontri conoscitivi all'Ordine

Gentile collega,

Nel lungo lasso di tempo in cui sono stato impegnato nella rappresentanza ho avuto modo di concretizzare, fra le tante cose, un pensiero che ha sempre campeggiato fra gli aspetti negativi che ci impediscono di coordinarci ed essere più incisivi; quel “senso di appartenenza” che se lo si potesse ritrovare e coltivare potrebbe, sicuramente, offrirci maggiori e più forti motivazioni.

Il momento è quello che è; le difficoltà che quotidianamente ci si parano davanti sono tante ma proprio in questo frangente non ci possiamo esimere dal far emergere il meglio di noi, le nostre idee e le nostre conoscenze per riappropriarci del ruolo di protagonisti delle trasformazioni urbane che rappresentano la grande sfida che ci attende. 

Abbiamo perciò pensato di promuovere degli incontri presso La sede dell’Ordine, di breve durata, da svolgere, magari, la sera del giovedì in cui ciascuno di noi possa esporre ai presenti un proprio progetto o una propria esperienza lavorativa commentandone l’iter, le difficoltà incontrate ed i tempi necessari ad affrontare e risolvere tutte le criticità emerse in corso d’opera.

Sono certo che ognuno di noi ha, sicuramente, una storia da raccontare, corredandola, magari, con immagini e commentandone l’iter con una illustrazione che possa occupare una mezz’ora per lasciare il tempo rimanente alla discussione ed ai commenti.

Potrebbe essere una importante occasione di scambio di esperienze che non potranno che giovare a noi tutti oltre a favorire l’incontro che, per vari motivi, è sempre complicato concretizzare.

Ovviamente per programmare i vari eventi occorrerà conoscere i nominativi dei colleghi che vorranno relazionare nel merito e gli argomenti da trattare; mi piacerebbe avere una diffusa adesione certo come sono della bontà dell’iniziativa soprattutto per i nostri colleghi più giovani.

Ai partecipanti verranno concessi crediti formativi

Un saluto cordiale

IL PRESIDENTE

Pasquale Caprio

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- Ing. Franco Fietta – Vicepresidente
- Arch. Gianfranco Agostinetto – Consigliere e componente della Giunta Esecutiva
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- Ing. Silvia Fagioli - Consigliere
- Ing. Antonio Fasulo - Consigliere
- Ing. Claudio Guanetti - Consigliere
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Mattina:
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Pomeriggio:
Martedì dalle 16,30 alle 19,30

 

Trasparenza

Consiglio Trasparente

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